Docenti Conservatorio di musica Bonporti. Attività artistica esterna
by gianni on Aug.18, 2010, under Docenti
Prot. n. 2242/C7 – Circolare n. 29/2010 Trento, lì 16 agosto 2010
Oggetto: Docenti Conservatorio di musica Bonporti di Trento. Attività artistica esterna. Incarichi presso altre Istituzioni, pubbliche e/o private, e connesso necessario richiesta di nulla osta al Conservatorio “Bonporti”.
In relazione alla possibilità, che è prevista dal CCNL relativo al personale del comparto AFAM, che i docenti dei Conservatori svolgano attività artistica esterna e/o accettino incarichi (per attività di insegnamento e per altre attività professionali consentite dalla legge), conferiti da altre Istituzioni, pubbliche e/o private, si richiamano le distinzioni e le condizioni proposte con il Contratto.
L’art. 27 del CCNL 16-2-2005 cui fa riferimento anche il CCNL 2006-09 rinnovato recentemente (4 agosto u.s.), afferma la possibilità per il personale docente di svolgere la libera attività in campo artistico. In questo caso, presso il Conservatorio “Bonporti” di Trento si è sempre adottato il criterio di una dichiarazione preventiva da parte del docente, riferita all’anno accademico in svolgimento. Si continuerà ad adottare una tale procedura di comunicazione d’inizio d’anno, per cui è stato disposto specifico modello di dichiarazione, per la compilazione da parte del docente interessato. Appare innanzitutto opportuno richiamare il fatto che questa procedura viene a riguardare solo l’attività artistica che non presenti caratteri di continuità. Inoltre, tale attività non deve interferire con le attività istituzionali del docente e non deve proporsi in termini di “conflitto con le attività e il ruolo dell’Istituzione nel territorio”. Si riporta il dettato dell’articolo:
“ART. 27 – INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI
- Fermo restando il regime delle incompatibilità previsto dall'art. 53 del d.lgs. n.165/2001, è ammesso l'esercizio della libera attività in campi artistici purché questa non si ponga, per sua natura, in conflitto con le attività e il ruolo dell'Istituzione nel territorio. I professori non possono impartire lezioni private ad allievi dei propri corsi
- 2. Delle attività consentite di cui al precedente comma il professore deve darne comunicazione al direttore.
- Il professore che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal direttore a cessare dalla situazione di incompatibilità.
- La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
- Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio.
- 6. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del direttore.”
Altra fattispecie è quella richiamata all’art. 24, dove si tratta di incarichi con carattere di una certa continuità, che vengono a essere svolti presso altra istituzione (si pensi a un’orchestra, o a un’istituzione formativa). In questo caso la procedura diventa più articolata, e coinvolge necessità del rilascio di un nulla osta, cui sovrintende delibera del Consiglio di amministrazione del Conservatorio.
Si riporta opportunamente, anche in questo caso, l’intero articolo.
“ART. 24 – INCARICHI PRESSO ALTRE ISTITUZIONI
- I professori di prima e seconda fascia possono accettare incarichi per attività di insegnamento e per altre attività professionali consentite dalla legge, conferiti da altre Istituzioni, pubbliche e/o private, a condizione che le predette attività consentano il pieno adempimento dei propri obblighi professionali presso l'Istituzione di appartenenza. A tal fine l'Istituzione rilascerà il necessario il nulla osta dietro richiesta dell'interessato.”
In questo caso, la richiesta di autorizzazione va presentata da parte dell’interessato al Direttore del Conservatorio di musica “F.A. Bonporti”, con sufficiente anticipo affinché il Consiglio di Amministrazione possa assumere le collegate deliberazioni. La decisione circa la concessione o il rifiuto del nulla osta sarà assunta e comunicata all’interessato entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.
La distinzione tra le due ipotesi sopra riportate consiste, come già s’è potuto intendere, nell’occasionalità o meno della prestazione artistico-professionale. In sostanza è sufficiente la dichiarazione circa l’attività artistica che si vada a svolgere, di cui all’art. 27 del CCNL 16-2-2005, nei casi in cui le prestazioni avvengano senza continuità, in occasioni circoscritte (ad. es. l’impegno per un concerto, una conferenza etc.); mentre è necessario il nulla osta dell’istituzione di appartenenza, di cui all’art. 24 del CCNL 16-2-2005, nel caso in cui vi sia una continuità di prestazioni, per un committente individuato, nell’arco dell’anno accademico (ad es. contratto relativo alla partecipazione ad una serie di concerti in un’orchestra, docenza a contratto presso università o altri enti formativi).
In allegato alla presente circolare si trovano:
- un modulo disposto per la dichiarazione relativa alla libera attività artistica, di cui all’art. 27del CCNL 16-2-2005;
- un altro modulo disposto per la richiesta del nulla osta, di cui all’art. 24 del CCNL 16-2-2005.
E’ opportuno ricordare che l’inosservanza del regime delle incompatibilità, secondo quanto stabilisce l’art. 15 del DPR 382/80, conduce alla diffida e, nel caso in cui l’incompatibilità non sia cessata nei 15 giorni successivi, al procedimento di decadenza dall’ufficio.
Va inoltre precisato che l’inosservanza delle disposizioni in materia di autorizzazioni (T.U. 1592/33 – art. 53, comma 7 del D.Lgs 165/2001) può essere valutata in sede disciplinare in relazione alla verifica del corretto adempimento dei doveri d’ufficio. Le disposizioni dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001, prevedono anche che, in caso di inosservanza, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
Certo dell’osservanza di quanto richiamato con la presente circolare, invio cordiali saluti
Il Direttore
M° Cosimo Colazzo
Clicca qui per il testo della circolare con i relativi allegati
Prot. n. 2242/C7 - Circolare n. 29/2010 Trento, lì 16 agosto 2010
A TUTTI I DOCENTI
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “F.A. BONPORTI” DI TRENTO
SEDE DI TRENTO E SEDE DI RIVA DEL GARDA
Oggetto: Docenti Conservatorio di musica Bonporti di Trento. Attività artistica esterna. Incarichi presso altre Istituzioni, pubbliche e/o private, e connesso necessario richiesta di nulla osta al Conservatorio “Bonporti”.
In relazione alla possibilità, che è prevista dal CCNL relativo al personale del comparto AFAM, che i docenti dei Conservatori svolgano attività artistica esterna e/o accettino incarichi (per attività di insegnamento e per altre attività professionali consentite dalla legge), conferiti da altre Istituzioni, pubbliche e/o private, si richiamano le distinzioni e le condizioni proposte con il Contratto.
L’art. 27 del CCNL 16-2-2005 cui fa riferimento anche il CCNL 2006-09 rinnovato recentemente (4 agosto u.s.), afferma la possibilità per il personale docente di svolgere la libera attività in campo artistico. In questo caso, presso il Conservatorio “Bonporti” di Trento si è sempre adottato il criterio di una dichiarazione preventiva da parte del docente, riferita all’anno accademico in svolgimento. Si continuerà ad adottare una tale procedura di comunicazione d’inizio d’anno, per cui è stato disposto specifico modello di dichiarazione, per la compilazione da parte del docente interessato. Appare innanzitutto opportuno richiamare il fatto che questa procedura viene a riguardare solo l’attività artistica che non presenti caratteri di continuità. Inoltre, tale attività non deve interferire con le attività istituzionali del docente e non deve proporsi in termini di “conflitto con le attività e il ruolo dell’Istituzione nel territorio”. Si riporta il dettato dell’articolo:
“ART. 27 – INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI
1. Fermo restando il regime delle incompatibilità previsto dall'art. 53 del d.lgs. n.165/2001, è ammesso l'esercizio della libera attività in campi artistici purché questa non si ponga, per sua natura, in conflitto con le attività e il ruolo dell'Istituzione nel territorio. I professori non possono impartire lezioni private ad allievi dei propri corsi
2. Delle attività consentite di cui al precedente comma il professore deve darne comunicazione al direttore.
3. Il professore che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal direttore a cessare dalla situazione di incompatibilità.
4. La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
5. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio.
6. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del direttore.”
Altra fattispecie è quella richiamata all’art. 24, dove si tratta di incarichi con carattere di una certa continuità, che vengono a essere svolti presso altra istituzione (si pensi a un’orchestra, o a un’istituzione formativa). In questo caso la procedura diventa più articolata, e coinvolge necessità del rilascio di un nulla osta, cui sovrintende delibera del Consiglio di amministrazione del Conservatorio.
Si riporta opportunamente, anche in questo caso, l’intero articolo.
“ART. 24 – INCARICHI PRESSO ALTRE ISTITUZIONI
- I professori di prima e seconda fascia possono accettare incarichi per attività di insegnamento e per altre attività professionali consentite dalla legge, conferiti da altre Istituzioni, pubbliche e/o private, a condizione che le predette attività consentano il pieno adempimento dei propri obblighi professionali presso l'Istituzione di appartenenza. A tal fine l'Istituzione rilascerà il necessario il nulla osta dietro richiesta dell'interessato.”
In questo caso, la richiesta di autorizzazione va presentata da parte dell’interessato al Direttore del Conservatorio di musica “F.A. Bonporti”, con sufficiente anticipo affinché il Consiglio di Amministrazione possa assumere le collegate deliberazioni. La decisione circa la concessione o il rifiuto del nulla osta sarà assunta e comunicata all’interessato entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.
La distinzione tra le due ipotesi sopra riportate consiste, come già s’è potuto intendere, nell’occasionalità o meno della prestazione artistico-professionale. In sostanza è sufficiente la dichiarazione circa l’attività artistica che si vada a svolgere, di cui all’art. 27 del CCNL 16-2-2005, nei casi in cui le prestazioni avvengano senza continuità, in occasioni circoscritte (ad. es. l’impegno per un concerto, una conferenza etc.); mentre è necessario il nulla osta dell’istituzione di appartenenza, di cui all’art. 24 del CCNL 16-2-2005, nel caso in cui vi sia una continuità di prestazioni, per un committente individuato, nell’arco dell’anno accademico (ad es. contratto relativo alla partecipazione ad una serie di concerti in un’orchestra, docenza a contratto presso università o altri enti formativi).
In allegato alla presente circolare si trovano:
- un modulo disposto per la dichiarazione relativa alla libera attività artistica, di cui all’art. 27del CCNL 16-2-2005;
- un altro modulo disposto per la richiesta del nulla osta, di cui all’art. 24 del CCNL 16-2-2005.
E’ opportuno ricordare che l’inosservanza del regime delle incompatibilità, secondo quanto stabilisce l’art. 15 del DPR 382/80, conduce alla diffida e, nel caso in cui l’incompatibilità non sia cessata nei 15 giorni successivi, al procedimento di decadenza dall’ufficio.
Va inoltre precisato che l’inosservanza delle disposizioni in materia di autorizzazioni (T.U. 1592/33 – art. 53, comma 7 del D.Lgs 165/2001) può essere valutata in sede disciplinare in relazione alla verifica del corretto adempimento dei doveri d’ufficio. Le disposizioni dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001, prevedono anche che, in caso di inosservanza, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
Certo dell’osservanza di quanto richiamato con la presente circolare, invio cordiali saluti
Il Direttore
M° Cosimo Colazzo



